COMUNIONE LEGALE

Comunione legale - Creditore particolare di uno dei coniugi - Espropriazione - Pignoramento dell'intero bene oggetto della comunione legale - Necessità. - L'espressione figurante nell'art. 189 codice civile, secondo cui i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione "fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato" sta a significare che al creditore particolare potrà essere assegnata solo la metà del ricavato ma non è indicativa della circostanza che la comunione legale sia assimilabile ad una comunione ordinaria per quote e che dunque il creditore possa pignorare la metà dei beni appartenenti alla comunione legale; è invece necessario che il creditore procedente pignori l'intero bene, atteso che la norma prevede che il creditore possa soddisfarsi sui beni della comunione senza specificazione alcuna e che tale soluzione appare coerente con la previsione dell'art. 192 C.C., il quale impone a ciascuno dei coniugi l'obbligo di rimborsare alla comunione (e non all'altro coniuge) il valore dei beni di cui all'art. 189 C.C. e non già la quota espropriata pari alla metà di ogni singolo bene aggredito in via esecutiva. Qualora poi il procedente pignori la quota di metà, si dovrà dar corso all'ordinario giudizio divisionale. (Tribunale di Mantova, 5 maggio 2009 - Est. Aliprandi).

COMPRAVENDITA
Preliminare
- consegna del bene prima della stipula del definitivo - risoluzione - effetti restitutori - compensatio lucri cum damno - esclusione - Con riguardo al preliminare di vendita di un immobile da costruire e per il caso in cui detto immobile venga realizzato con vizi e difformità che non lo rendano oggettivamente diverso per struttura e funzione ma incidano solamente sul valore ovvero su secondarie modalità di godimento, deve ritenersi che il promissario acquirente, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore, non resta soggetto alla sola alternativa della accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme o della risoluzione del contratto , ma può esperire azione esecutiva specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c., chiedendo contestualmente e cumulativamente la riduzione del prezzo, tenuto conto che una pronuncia del giudice che tenga conto del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare, configura un legittimo intervento equilibrativo delle contrapposte prestazioni rivolto ad assicurare che l’interesse del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente.
La sentenza costitutiva che - a norma dell’art. 2932 c.c. - tiene luogo del contratto definitivo non concluso, non può introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall’interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare (Trib. Palermo, sezione 2^ Civile, G.U. Dr. Fabio Di Pisa, 22 maggio 2000)

Risoluzione del preliminare di vendita e diritto al ristoro per gli esborsi finalizzati al suo adempimento - Tra i pregiudizi patrimoniali, suscettibili di risarcimento, subiti dalla parte non adempiente per effetto della risoluzione del contratto conseguente ad inadempimento della controparte rientrano anche le spese affrontate in vista del proprio adempimento e, specificamente, nelle ipotesi di preliminare di vendita che preveda il trasferimento di una cosa determinata, gli esborsi diretti alla realizzazione di quest'ultima o comunque finalizzati a renderla conforme all'oggetto delle pattuizioni.
Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 31/08/2005, n. 17562


CONDOMINIO

Condominio - Obbligo dell'arnministratore di fornire al creditore del condominio il nominativo e I'indicazione delle quote millesimali - Sussistenza - Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. - Arnmissibilità.
E' fondata, in base al principio generale di buona fede, la domanda cautelare formulata da soggetto che sia creditore di un condominio e volta ad ottenere l'obbligo da parte dell'amministratore di fornire il nominativo e l'indicazione delle quote millesimali dei singoli condomini al fine di potere agire esecutivamente nei confronti di essi quali debitori parziari. (Trib. Pescara, 20 febbraio 2009, Est. Falco).

 

CONTRATTI BANCARI

 

Contratti bancari – rapporti chiusi in data precedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 342/1999 - azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale – prescrizione dalla data di chiusura del conto – sussiste. Contratti bancari – dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale – applicazione della capitalizzazione annuale – esclusione. “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.” "L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.” (Cassazione Sez. Un. Civili , 02 dicembre 2010, n. 24418 - Pres. De Luca - Rel. Rordorf)

 

Capitalizzazione trimestrale - illegittimità (Cass. S.U. n. 21095 del 4 novembre 2004)

Contratti bancari - Mutuo - Risoluzione per inadempimento - Effetti della notifica dell'atto di precetto - L'intimazione del precetto nei confronti del mutuatario inadempiente risolve il contratto di mutuo (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20449)

Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni a carico degli intermediari – Fase precedente o coincidente alla stipula del contratto di intermediazione – Responsabilità precontrattuale – Violazioni relative alle operazioni di investimento e di disinvestimento – Responsabilità contrattuale. - La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.. (Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili 19 dicembre 2007, n. 26725 – Primo Pres. V. Carbone, Rel. R. Rordorf.)

Contratti bancari - Mutuo fondiario - Fallimento del mutuatario - Cartolarizzazione del credito - Mantenimento dei c.d. privilegi processuali - Esclusione. - I c.d. privilegi processuali per l’esazione coattiva dei crediti fondiari a sensi del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 sono stati disposti in considerazione sia della natura del credito che della natura del creditore; non si giustifica il loro mantenimento in favore di un soggetto che, non avendo la qualita` di Istituto di credito fondiario, si sia reso cessionario di un credito di tale natura (sulla base di detto principio, e` stata negata la possibilita` della societa` che aveva acquisito un credito fondiario, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti a sensi della legge n. 130/1999, di proseguire l’azione esecutiva contro un mutuatario fallito). (TRIBUNALE BARI 12 gennaio 2006, ord., con nota di Tarzia G.)


CONTRATTI DELLA P.A.

Pubblica amministrazione - Nullità dell'atto deliberativo di ente pubblico locale di conferimento di incarico professionale per inosservanza dei requisiti ex art. 284 r.d. 3 marzo 1934 (omessa indicazione del compenso e dei mezzi per farvi fronte) - conseguente nullità del contratto fra ente e professionista (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 10 giugno 2005 n. 12195)

Pubblica Amministrazione - Contratti pubblici - Incarico professionale - Validità della clausola che subordina il pagamento del progettista all'ottenimento del finanziamento. Ancora una volta, le Sezioni unite precisano, nel nuovo indirizzo recentemente avviato (Cass. Civ., Sez. Un., 10 giugno 2005, n. 12195, in Ced Cassazione) che la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale ed un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionata alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera, è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio d’inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla L. 340 del 1976, come interpretata autenticamente dall’art. 6, co. 1, L. 404 del 1977, normativa cui ha fatto seguito l’art. 12 bis del D.L. 65 del 1989, convertito con modificazioni dalla L. 155 del 1989. Né tale clausola, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale. Sotto altra prospettiva, potrebbe osservarsi che, nell’equilibrio tra l’esigenza di tutela del contraente “debole” nei confronti della P.A. e la protezione delle “casse pubbliche, le Sezioni Unite ritengono che, nell’odierna congiuntura economica, il valore preminente in Italia debba essere senz’altro quest’ultimo; immolando il giudizio sull’illegittimità della clausola suddetta, sul patibolo generale del principio dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c., che – infatti - faculta le parti ad individuare il regolamento negoziale più adeguato alla soddisfazione dei propri interessi a rilievo patrimoniale. Per il superato orientamento si veda, Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2002, n. 7538, che aveva ritenuto che: “È nulla la clausola contenuta in un capitolato che subordina l'obbligo del compenso per la prestazione professionale resa, a futuri e incerti finanziamenti, pur avendo l'ente pubblico ricevuto l'intera prestazione professionale”, in Guida enti locali, 2002, f. 39, 92.
Cassazione Civile, Sentenza Sez. SS.UU., 19/09/2005, n. 18450

 


Danni civili

Danni civili - lucro cessante - prova - necessità - distacco linea telefonica, fattispecie.
La liquidazione - anche in forma equitativa - del danno da lucro cessante (nella specie ricondotto al mancato funzionamento di una linea telefonica) richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale sussistenza, in difetto della quale non può pervenirsi ad alcuna forma di attribuzione patrimoniale in favore dell'assunto danneggiato. Occorre, in altri termini, che quest'ultimo fornisca, in sede giudiziale, idonei riscontri, in via documentale o risultanti da mezzi istruttori di tipo costituendo, che lascino trasparire elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto leso sia certa e che si traducano, in termini di lucro cessante o di perdita di "chances", in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia, invece, connesso all'illecito almeno in termini di elevata probabilità. Per riferimenti v. Cass. n. 1443 del 2003 e Cass. n. 15676 del 2005. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/11/2007, n. 23304


Fallimento

Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità.
Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. 52 l.f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’istituto bancario nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G.E.. Tribunale Mantova 26 gennaio 2006 .


Obbligazioni e contratti

Contratti in genere – risoluzione per inadempimento – caparra confirmatoria – rapporti tra azione di risoluzione e recesso – emendatio libelli – esclusione. I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché  verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di «scommettere» puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta (CORTE D?I CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 14-01-2009, n. 553)

In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie, la consegna di un assegno circolare non può essere immotivatamente rifiutata dal creditore, pur risultando l'estinzione dell'obbligo posticipato all'incasso di tale strumento di pagamento. Cassazione civile, SS.UU., 18/12/2007, n. 26617


SOCIETA'

Società di capitali - delibera di approivazione del bilancio - contenuto implicito - rimessione della questione alle S.U.
Perché si possa parlare di volontà espressa dall’assemblea ed imputabile alla società, occorre che tale volontà discenda da una deliberazione assunta secondo il procedimento formale disciplinato dalla legge, in cui l’inserimento dell’ordine del giorno tra le materie da trattare e l’adeguata informazione dei soci costituisce elemento essenziale ? (Cass. 21130 del 10.10.2007; vedi anche l'approfondimento di Ferdinando Bruno, Avvocato e Solicitor, LLM, PhD, Professore a contratto di International fiscal systems and financial instruments presso l'Università di Lugano)

 


 

PROCESSO CIVILE

Procedimento civile - affidamento su consolidata giurisprudenza di legittimità - mutamento di orientamento - errore scusabile - rimessione in termini ex art. 184 c.p.c. - ammissibilità
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overrulling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili (Cass. Sez. 2^ Civile, ord. n. 15811 del 2 luglio 2010)

Opposizione a decreto ingiuntivo - termini di costituzione dell'opponente - dimidiazione - mera facoltà connessa alla scelta dell'opponente - insussistenza.
I termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà a prescindere dall'assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia sfata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. (Cass. S.U. Sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010)

Pendenza della lite ed effetto sulla domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo
Il terzo comma dell'art. 643 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve ritenersi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.(Cass. S.U. 1/10/2007 n. 20596; vedi anche Cristina Asprella, Avvocato in Roma, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università La Sapienza di Roma)

Notifica a soggetto divenuto maggiorenne nel corso del processo
L'individuazione del destinatario della notifica dell'atto di impugnazione nelle ipotesi in cui il minore sia diventato maggiorenne nelle more del giudizio non deve avvenire in base ai principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito o della non automaticità dell'interruzione del processo, trovando fondamento nell'art. 328 c.p.c. il quale pone l'evento interruttivo avvenuto dopo la sentenza conclusiva della sentenza di merito come fatto incidente sui termini della proposizione dell'impugnazione, ma risponde all'esigenza che il successivo grado di giudizio si instauri tra i soggetti effettivamente legittimati. La perdita o l'acquisto della capacità della parte costituita ha pertanto efficacia automatica in relazione ai successivi gradi di giudizio, non solo nei casi in cui l'evento si sia verificato dopo la discussione, ma anche nei casi di evento accaduto nella fase attiva del processo non dichiarato né notificato. Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 28/07/2005, n. 15783

Natura della eccezione di interruzione della prescrizione
La Cassazione a Sezioni Unite ha composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura dell'eccezione di interruzione della prescrizione, ritenendola eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 27/07/2005, n. 15661


Processo civile – Ricorso per cassazione – Art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – Pronuncia di rigetto e non di inammissibilità – Fondamento – Principio di diritto enunciato, ex art. 363 c.p.c., in fattispecie relativa a rinunzia al ricorso.
Le S.U., pronunciando per la prima volta in ordine all’interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – introdotto dalla legge di riforma del processo civile, n. 69 del 2009 – all’esito di una approfondita motivazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla". Il principio di diritto è stato enunciato nell’interesse della legge, usando del potere conferito alla Corte dall’art. 363 c.p.c., in un caso in cui il giudizio è stato dichiarato estinto per rinunzia al ricorso sopravvenuta al decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 6 settembre 2010, n. 19051 – Pres. Carbone – Rel. Vittoria.



Procedimento civile – Notificazione – A mezzo posta – Principi contenuti nella sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale – Ricorso per cassazione spedito a mezzo posta – Tempestività – Condizioni – Errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo – Consegna all'ufficiale giudiziario – Rilevanza – Esclusione – Fondamento.
A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante. (fonte CED – Corte di Cassazione) Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 30 marzo 2010, n. 7607 – Pres. Carbone – Rel. Fioretti.


SPESE GIUDIZIALI

Procedimento civile – Omessa pronunzia sull’istanza di distrazione delle spese – Ammissibilità del procedimento di correzione – Sussistenza – Fondamento
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile - anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l’applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 7 luglio 2010, n. 16037 – Pres. Carbone – Rel. Salvago

I


SUCCESSIONI
Condizioni di derogabilità del criterio di estrazione a sorte nelle divisioni ereditarie

In tema di divisione ereditaria il criterio di estrazione a sorte ex art. 729 c.c. nel caso di eguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni di divisione contro ogni possibile favoritismo, può essere derogato soltanto in presenza di ragioni oggettive legate alla condizione dei beni quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, essendo al riguardo irrilevante la volontà delle parti legata a fattori soggettivi.
Nel caso di specie è stata cassata la decisione impugnata che, nel derogare al criterio dell'estrazione a sorte, aveva attribuito l'immobile al condividente che già vi risiedeva sul rilievo che altrimenti avrebbe potuto essere costretto a lasciare l'abitazione. Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 15/07/2005, n. 15079


TRIBUTI

Applicabili anche ai rapporti pendenti i nuovi termini per la notifica della cartella di pagamento - Gli specifici termini di notifica della cartella esattoriale - reintrodotti, a mezzo di legge, a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 280/2005 che aveva dichiarato illegittimità dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nella stesura incisa dal D.Lgs. n. 193/2001, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario dovesse notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate - devono essere applicati ai rapporti ancora pendenti, come se l'azione amministrativa tributaria fosse regolata dagli stessi ab initio. - Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 30/11/2005, n. 26104