Tribunale
di Mantova, 27 marzo 2006, n. 273, G.U. A. Dell’Aringa.
Fallimento
– Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione
al passivo – Necessità.
Le disposizioni sul credito fondiario non
sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare
sancito dall’art. 52 l.f. e, pertanto, le
assegnazioni di somme all’istituto bancario nella procedura esecutiva
individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che
la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a
condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a
quella assegnata dal G.E..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 9.7.2003, notificato il 30.7-2.8.2003
l'Amministrazione fallimentare Parmigiani Gianni & C. s.r.l., premettendo:
- che era intervenuta con atto 29/4-2/5/2000
nell'esecuzione immobiliare n. 9/1998 iniziata presso il Tribunale di Mantova
da Mediovenezie Banca S.p.A., ora U.G.C.
Banca S.p.A., contro la Parmigiani Gianni & C. s.r.l., Parmigiani Gianni e
Zanichelli Virginia e dalla stessa proseguita dopo il fallimento della prima,
dichiarato con sentenza 27.1.1998 del locale Tribunale e preceduto
dall'intervento nella procedura esecutiva della Banca Agricola Mantovana
S.p.A., di Agro Dienst GMBH, di Sadepan
Chimica di Saviola M. & C. s.a.s.,
di Banca Intesa BCI S.p.A., di Agrimal s.a.s., del Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino S.p.A.,
di Uniriscossioni S.p.A.
-
che con il suo atto di intervento aveva
azionato un credito in prededuzione per le spese
volte a preservare lo stato degli immobili e sostenute anche sotto forma di
pagamento al Curatore del compenso per le attività conservative da lui prestate
-
che all'udienza del 4.6.2002 aveva indicato in €
77.938,10 l'ammontare del suo credito comprensivo di quello per spese inerenti
al processo esecutivo
-
- che successivamente al deposito in data 4.4.2003 del
progetto di distribuzione redatto dal G.E. aveva
lamentato l'assegnazione ad U.G.C. Banca dell'intera
somma di € 162.947,31, ricavata dalla vendita dei beni staggiti,
sollevando contestazioni in seguito alle quali il detto giudice aveva disposto
il pagamento a favore della banca della somma non controversa di € 83.729,88 e
l'accantonamento del residuo importo di € 79.938.10
proponeva opposizione a mente dell'art.
512 c.p.c. per sentir anteporre i suoi crediti a quelli di ogni altro
creditore, anche se ipotecario.
La U.G.C. Banca S.p.A si costituiva ed instava per il rigetto dell'avversa
domanda replicando:
-
che il compenso dovuto al Curatore non era ancora
stato liquidato dal Tribunale fallimentare;
-
che il Fallimento non dimostrava la riconducibilità
tra le spese di conservazione degli immobili di quelle per la registrazione del
contratto di comodato, stipulato senza l'autorizzazione del Giudice delegato
nonché di quelle per l'energia elettrica consumata allo scopo di mantenere in
efficienza l'impianto di essiccazione, non menzionato dall'ing. Luciano Arvati, perito incaricato nell'esecuzione immobiliare, tra
i beni influenti sul valore dell'edificio contraddistinto come lotto 3.
Espletati gli incombenti istruttori la causa è stata
posta in decisione sulle conclusioni epigrafate.
Motivi
Legittimati a partecipare al presente giudizio sono
gli esecutati - inclusa la fallita (v. Cass. 11 marzo 1987 n. 2532)- e delle
altre parti originarie del processo esecutivo soltanto l'istituto di credito
fondiario e il Curatore fallimentare, al quale è riservato il potere di far
valere in sede di distribuzione del ricavato anche gli eventuali crediti verso
la debitrice insolvente poziori rispetto a quello di U.G.C.
Banca S.p.A. e destinati ad essere soddisfatti in ambito fallimentare.
La giurisprudenza ad avviso della quale il giudice
dell'esecuzione immobiliare può procedere alla ripartizione della somma
realizzata fra la curatela intervenuta e l'istituto di credito fondiario, pur
se quest'ultimo non si è previamente insinuato nel passivo fallimentare (v.
Cass. 19 febbraio 1999, n. 1395 - Cass. 9 ottobre 1998, n. 10017) contrasta con
quella secondo cui quel giudice può provvedere all'assegnazione in favore
dell'istituto solo in seguito al definitivo accertamento del suo credito nella
procedura fallimentare (v. Cass. 28 maggio 1998, n. 5267) ed è stata in epoca
più recente condivisa solo parzialmente da quella che concorda sulla non
necessità della preventiva insinuazione nel fallimento del credito assistito
dal privilegio processuale ma nel contempo nega l'idoneità delle disposizioni
eccezionali sul credito fondiario a derogare al principio di esclusività della
verifica fallimentare sancito dall'art. 52 com. 2° 1. fall.,
reputa l'intervento del curatore nell'esecuzione singolare non sufficiente ad
assicurare l'osservanza delle regole del concorso e propende per il carattere
provvisorio delle assegnazioni di somme all'istituto di credito fondiario nella
procedura individuale, assumendo che tali assegnazioni diverranno definitive
solo dopo che l'istituto avrà insinuato il suo credito nel procedimento
concorsuale e gli verrà attribuita, in esito alla graduazione e al riparto
operati dagli organi del fallimento, una somma non inferiore a quella
assegnatagli dal giudice dell'esecuzione (v. Cass. 17 dicembre 2004,n. 23572).
Ora l'esecuzione avviata o proseguita dal creditore
fondiario contro il debitore fallito è sì un normale processo esecutivo,
interamente regolato dal codice di procedura civile, anche in ordine alla
competenza a statuire sulle opposizioni ex art. 512 c.p.c
(la quale resta pertanto devoluta al giudice cui spetta in base al rito
ordinario, anziché al rito fallimentare), tuttavia la considerazione che
rispetto alle leggi speciali sul credito fondiario, che consentono al curatore
ad intervenire nella esecuzione individuale, la legge fallimentare offre
all'art. 100 a tutela dei creditori concorsuali una garanzia in più, costituita
dalla facoltà di impugnare i crediti ammessi, induce al convincimento che
l'odierna sentenza faccia stato nei confronti della massa creditoria con
un'incidenza limitata al riconoscimento del diritto dell'istituto fondiario al
pagamento del proprio credito in via anticipata rispetto al definitivo
accertamento di esso, trattandosi di privilegio processuale, che è fonte pur
sempre di un diritto soggettivo, ma di natura per l'appunto processuale e non
sostanziale.
La rivendicazione da parte del Fallimento di ragioni
creditizie prevalenti su quella di U.G.C. Banca pone
una questione che va risolta in conformità al consolidato orientamento
giurisprudenziale che pospone il credito ipotecario ai soli crediti prededucibili derivanti da attività direttamente o
specificamente tese a conservare, incrementare, amministrare o a liquidare i
beni ipotecati o comunque ad arrecare particolari vantaggi al beneficiario
della prelazione ipotecaria nonché al diritto del Fallimento ad un'aliquota
delle spese generali, che deve gravare sui beni assoggettati all'ipoteca in
misura rapportata all'utilità di dette spese per il creditore garantito ipotecariamente (v. Cass. 14 gennaio, n. 335 - Cass. 10
maggio 1999, n. 4626).
Siffatti criteri individuativi dei titoli
preferenziali del Fallimento nei confronti del creditore ipotecario sono
applicabili anche se la vendita dell'immobile vincolato alla garanzia reale ha
avuto luogo nell'esecuzione intentata dalla banca esercente il credito
fondiario, anziché nell'esecuzione collettiva fallimentare, come si argomenta
anche dall'art. 41 com. 3° del d. lgs. 1 settembre
1993, n. 385, a termini del quale le spese incontrate dal fallimento per
l'amministrazione del bene ipotecato debbono essere detratte dalle rendite
versate dal curatore al creditore fondiario e consistenti nei frutti civili,
cui per pacifica giurisprudenza l'ipoteca si estende (v. Cass. 10 agosto 1992,
n. 9429), sicché l'unica differenza la si riscontra riguardo alle spese per la
vendita dell'immobile, che vengono sostenute dal creditore ipotecario nella
esecuzione c.d. fondiaria e dall'amministrazione fallimentare in quella
concorsuale.
All'opponente è dunque dovuta in anteclasse,
rispetto al credito per cui è stata accesa l'ipoteca, la somma di £ 70.629.344
= € 36.477,01, pari al costo dell'energia elettrica consumata per tenere in
funzione gli essiccatoi, in quanto:
-
i documenti in atti e la testimonianza di Partito
Fabio comprovano l'avvenuto pagamento delle fatture E.N.E.L. da parte del Fallimento;
-
il progressivo degrado dei macchinari rimasti a lungo
inattivi trova conferma in nozioni di comune esperienza;
-
il perito stimatore ing. Luciano Arvati
alla pagina 29 della sua relazione ha ricompreso i silos per l'essicazione tra
le dotazioni dei due capannoni, formanti con questi un insieme complessivamente
valutato in £ 1.800.000.000 ed incontestatamente
incorporati negli immobili, così da rientrare nell'oggetto dell'ipoteca in
forza dell'art. 2811 c.c.;
-
l'utilità per il creditore delle spese di gestione del
cespite oggetto dell'iscrizione ipotecaria in suo favore può essere anche
soltanto potenziale (v. Cass. 10 maggio 1999, n. 4626);
-
il subentro del Fallimento nel comodato modale con P.
F. e il connesso conferimento a costui dell'incarico di mantenere in efficienza
gli impianti ricadono nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, ossia tra gli
atti che in virtù dell'art. 25 n. 6 l. fall. il
Curatore può compiere senza l'autorizzazione del Giudice delegato, che nella
specie li ha comunque approvati quando ha autorizzato l'esborso per il
pagamento dell'imposta di registrazione del comodato in predicato.
I crediti per compensi alla Curatela anteponibili a quello ipotecario vengono forfetariamente
determinati in € 10.000,00, computando quelli maturati per l'attività di
amministrazione dell'immobile della fallita, ma non quelli per l'attività di
vendita di beni fatti subastare da U.G.C., anziché dagli organi del fallimento, nonché quelli
per l'accertamento dei crediti dell'opposta, che non risulta effettuato in
assenza della dimostrazione dell'insinuazione di essi al passivo
Compete inoltre l'ulteriore somma di € 3.165,81 per
spese di intervento nell'esecuzione atteso che la giurisprudenza assimila i
crediti prededucibili a quelli privilegiati,
ipotecari o pignoratizi sotto il profilo dell'art. 54 com. 1° 1. fall. (v. Cass. 20.9.1987 n. 8556 - Trib. Vicenza
27.4.1988), che quest'ultima disposizione faculta i
creditori ad esercitare il loro diritto di prelazione per il capitale gli interessi
e le spese, che l'art. 54 com. 3° l. fall.
circoscriveva ai soli crediti ipotecari e pignoratizi l'estensione del rango
prelatizio agli interessi senza introdurre un'analoga limitazione per le spese
e se fosse stato altrimenti sarebbe stato investito, anche rispetto a queste
ultime, dagli effetti dalla sentenza 28 maggio 2001, n. 162 della Consulta
(dalla quale è stato dichiarato illegittimo laddove non richiama l'art. 2749
c.c. escludendo la debenza in privilegio degli
interessi) od andrebbe comunque interpretato optando per una sua esegesi che
non violi l'art. 3 Cost. e sia quindi nel senso della collocazione degli
interessi e delle spese nello stesso grado del capitale anche in tema di
crediti in prededuzione, che precedono quelli
ipotecari nell'ordine stabilito dall'art. 111 1. fall..
La somma accantonata di € 79.217,44 va perciò
suddivisa assegnando € 49.642,82 all'Amministrazione fallimentare (che non ha
chiesto interessi) ed € 29.574,61 ad U.G.C. Banca
Alle consequenziali modifiche del progetto di distribuzione provvedere il
Giudice dell'esecuzione a seguito della riassunzione del procedimento esecutivo
sospeso.
Appare equo compensare per una metà le spese di lite.
P.Q.M.
-
il Tribunale, definitivamente giudicando;
-
assegna a U.G.C. Banca
S.p.A. in via provvisoria ed anticipata rispetto al definitivo accertamento del
suo credito in sede fallimentare la somma di € 29.574,61 in aggiunta a quella
di € 83.729,88 già riscossa;
-
assegna al Fallimento della Parmigiani Gianni & C.
s.r.l. la residua somma di € 49.642,82;
-
condanna U.G.C. Banca
S.p.A., in persona del legale rappresentante, a rifondere al Fallimento della
Parmigiani Gianni & C. s.r.l., in persona del Curatore, metà delle spese
del giudizio, liquidate per l'intero in € 8.843,43 (oltre IVA e CPA come per
legge) di cui 968,43 per esborsi, 3.000,00 per diritti, 4.000,00 per onorari,
875,00 per rimborsi forfetari.
Mantova 27/02/2006
Il Giudice
Dott. Attilio Dell'Aringa.