TITOLO I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte
di avvocati cittadini di uno Stato membro dellUnione europea
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
1.Lesercizio permanente in Italia della professione di avvocato
da parte di cittadini di uno Stato membro dellUnione europea,
in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai
titoli I e III del presente decreto.
2.La prestazione di servizi con carattere di temporaneità
da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dellUnione
europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n.
31.
3.Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono
applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti
allaccordo sullo Spazio economico europeo.
ARTICOLO 2
Qualifica professionale
1.Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini
degli Stati membri possono utilizzare per lesercizio in
Italia della professione di avvocato sono i seguenti:
- Avocat-Advocaat (Belgio);
- Advokat (Danimarca);
- Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
- DikhgoroV (Grecia);
- Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
- Avocat (Francia);
- Barrister-Solicitor (Irlanda);
- Avocat (Lussemburgo);
- Advocaat (Paesi Bassi);
- Rechtsanwalt (Austria);
- Advogado (Portogallo);
- Asianajaja-Advokat (Finlandia);
- Advokat (Svezia);
- Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
ARTICOLO 3
Definizioni
Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di origine, lo Stato membro dellUnione europea
nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito
il titolo professionale che lo abilita allesercizio della
professione di avvocato in detto Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali
di cui allarticolo 2 , acquisito in uno degli Stati membri
prima dellesercizio in Italia della professione di avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia,
mediante iscrizione nellalbo degli avvocati;
d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri
dellUnione europea che esercita stabilmente in Italia la
professione di avvocato con il titolo professionale di origine
e che è iscritto nella sezione speciale dellalbo
degli avvocati;
e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri
dellUnione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare
in Italia il titolo di avvocato.
ARTICOLO 4
Esercizio delle attività professionali
1.Lavvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione
di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934,n.
36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n.
1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo
professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità
previste nel presente titolo.
2.Lavvocato integrato ha diritto di esercitare la professione
di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità
previste per il professionista che esercita la professione in
Italia con il titolo di avvocato.
ARTICOLO 5
Norme applicabili
1.Lavvocato stabilito e lavvocato integrato sono tenuti
allosservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche
che disciplinano la professione di avvocato.
2.Allavvocato stabilito e allavvocato integrato si
applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano
lesercizio della professione di avvocato. La disposizione
di cui al quarto comma dellarticolo 3 del regio decreto-legge
n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto
di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine,
a quelli indicati in detta disposizione.
3.In materia di assicurazione contro la responsabilità
professionale , lavvocato stabilito è tenuto agli
stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista
che esercita con il titolo di avvocato.
4.Lavvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi
di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato
membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il
professionista che esercita con il titolo di avvocato.
CAPO II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo
professionale di origine
ARTICOLO 6
Iscrizione
1.Per lesercizio permanente in Italia della professione
di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno
dei titoli di cui allarticolo 2, sono tenuti ad iscriversi
in una sezione speciale dellalbo costituito nella circoscrizione
del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza
o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa
relativa agli obblighi previdenziali.
2.Liscrizione nella sezione speciale dellalbo è
subordinata alla iscrizione dellistante presso la competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
3.La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione
europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero
dichiarazione dellistante con la indicazione del domicilio
professionale;
c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello
Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a
tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4.Se linteressato fa parte di una società nello Stato
membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la
denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei
membri che operano in Italia.
5.La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana;
i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana,
devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
6.Il Consiglio dellordine , entro trenta giorni dalla data
di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata
la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino
motivi di incompatibilità, ordina liscrizione nella
sezione speciale dellalbo e ne dà comunicazione alla
corrispondente autorità dello Stato membro di origine.
7.Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se
non dopo avere sentito linteressato. La deliberazione è
motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici
giorni allinteressato ed al procuratore della Repubblica
ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dellarticolo
31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito con modificazioni
nella legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
8.Qualora il Consiglio dellordine non abbia provveduto sulla
domanda nel termine di cui al comma 6, linteressato può,
entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare
ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito
delliscrizione.
9.Con liscrizione nella sezione speciale dellalbo,
lavvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo,
con esclusione di quello passivo.
10.Successivamente alliscrizione, lavvocato stabilito
è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dellordine
un attestato di iscrizione allorganizzazione professionale
di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi
dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
ARTICOLO 7
Uso del titolo
1.Nellesercizio della professione lavvocato stabilito
è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine,
indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da
evitare confusione con il titolo di avvocato.
2.Alla indicazione del
titolo professionale lavvocato stabilito è tenuto
ad aggiungere liscrizione presso lorganizzazione professionale
ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è
ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.
3.Lavvocato stabilito, se esercita la professione quale
membro di una società costituita nello Stato membro di
origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale
la denominazione di tale società, nonché la forma
giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
ARTICOLO 8
Prestazioni giudiziali
1.Nellesercizio delle attività relative alla rappresentanza,
assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi,
nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è
necessaria la nomina di un difensore, lavvocato stabilito
deve agire dintesa con un professionista abilitato a esercitare
la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i
rapporti con lautorità adita o procedente e nei confronti
della medesima è responsabile del_losservanza dei
doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2.Lintesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura
privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati
al giudice adito o allautorità procedente, anteriormente
alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto
di difesa dellassistito.
ARTICOLO 9
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1.Nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni
indicate nellarticolo 4, secondo comma, del regio decreto
legge n. 1578 del 1933, convertito con modificazioni nella legge
n. 36 del 1934, e successive modificazioni, lavvocato stabilito
può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale
dellalbo di cui allarticolo 33 del regio decreto legge
n. 1578 del 1933, convertito con modificazioni nella legge n.
36 del 1934,e successive modificazioni, ferma restando lintesa
di cui allarticolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato
a esercitare davanti a dette giurisdizioni.
2.Per liscrizione nella sezione speciale dellalbo
indicato al comma 1, lavvocato stabilito deve farne domanda
al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato
la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più
degli Stati membri, tenuto conto anche dellattività
professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni
del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione
dalla sezione speciale dellalbo si applica la disposizione
di cui allarticolo 35 del regio decreto legge n. 1578 del
1933, convertito con modificazioni nella legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni.
ARTICOLO 10
Prestazioni stragiudiziali
1.Lavvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le
limitazioni di cui allarticolo 8, lattività
professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza
legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto
comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.
ARTICOLO 11
Procedimenti disciplinari
1.Nellesercizio dellattività professionale,
lavvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione
delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo,
al potere disciplinare del Consiglio dellordine competente.
Sono a esso applicabili, con le modalità e le procedure
previste dallordinamento professionale, le sanzioni disciplinari
contemplate dalle norme in materia vigenti.
2.Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio
del_lordine ne dà immediata comunicazione alla competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo
ogni informazione utile, con lavvertenza che i dati non
possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dellorganizzazione.
3.Per listruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio
del_lordine può richiedere direttamente le informazioni
necessarie alla competente organizzazione professionale dello
Stato membro di origine ovvero allautorità giurisdizionale
davanti alla quale lavvocato stabilito è ammesso
ad esercitare la professione.
4.Lorganizzazione professionale dello Stato membro di origine,
a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del
procedimento disciplinare e può presentare osservazioni,
anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso
avverso la decisione del Consiglio dellordine.
5.Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dellordine
e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate
al_lorganizzazione professionale dello Stato membro di origine
con lavvertenza di cui al comma 2.
6.I provvedimenti dellorganizzazione professionale dello
Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o
temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente
il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la
professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti
che comportano effetti diversi, il Consiglio dellordine
competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle
norme di carattere sostanziale e procedurale previste dallordinamento
forense e dal presente decreto.
7.Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita
stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo
di avvocato, il Consiglio dellordine dà le comunicazioni
di cui ai commi 2 e 5 allorganizzazione dello Stato membro
presso la quale lavvocato è iscritto.
CAPO III
Integrazione nella professione di avvocato
ARTICOLO 12
Condizioni
1.Lavvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere
dalla data di iscrizione nella sezione speciale dellalbo
degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo
e regolare, la professione con il titolo professionale di origine
è dispensato dalla prova attitudinale di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2.Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui
al comma 1, si intende lesercizio reale dellattività
professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle
dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni
dovute ad eventi di altra natura, lattività svolta
è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno
triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non
vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dellattività
come effettiva e regolare.
3.Lavvocato stabilito che è stato dispensato dalla
prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste
dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può
iscriversi nellalbo degli avvocati e per leffetto
esercitare la professione con il titolo di avvocato.
4.Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n.
89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni.
ARTICOLO 13
Procedimento per la dispensa
1.La domanda di dispensa si propone al Consiglio dellordine
presso il quale lavvocato stabilito è iscritto.
2.La domanda è corredata dalla documentazione relativa
al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché
dalle informazioni idonee a provare lesercizio effettivo
e regolare dellattività professionale svolta nel
diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il
periodo minimo di tre anni. Linteressato è tenuto
a dichiarare leventuale esistenza di procedimenti penali
o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello
Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore
utile informazione.
3.Il Consiglio dellordine verifica la regolarità
e lesercizio effettivo dellattività esercitata,
anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati
e, ove ritenuto opportuno, invita lavvocato a fornire chiarimenti
o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione
prodotta.
4.La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal
Consiglio dellordine nel termine di tre mesi dalla data
di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per
la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata
entro quindici giorni allinteressato e al Procuratore della
Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti
giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della
Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale
presso la Corte di appello. Questultimo e linteressato
possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso
al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero
ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì
comunicata al ministero della Giustizia per lesercizio delle
funzioni di vigilanza.
5.Anche prima della verifica dellattività professionale
svolta, il Consiglio dellordine può rigettare la
domanda in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi
motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
6.Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito
nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare
ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al
Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle
iscrizioni.
7.Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a
conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti
nel corso dellistruttoria della domanda di dispensa sono
tenuti al segreto.
ARTICOLO 14
Attività di durata inferiore nel diritto nazionale
1.Lavvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere
dalla data di iscrizione nella sezione speciale dellalbo,
ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine,
ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un
periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale
se lattività effettiva e regolare svolta e la capacità
di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono
di ritenere verificata la condizione di cui allarticolo
12, comma 1.
2.Ai fini della dispensa, oltre allattività effettiva
e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze
professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la
partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche
relativi allordinamento forense e alla deontologia professionale.
3.Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dellordine
di cui allarticolo 13, comma 3.
4.Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle
disposizioni di cui allarticolo 13.
ARTICOLO 15
Uso del doppio titolo
1.Lavvocato integrato il quale ha ottenuto liscrizione
nellalbo degli avvocati ed esercita la professione con il
titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello
professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito.
TITOLO II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
CAPO I
Della società tra avvocati
ARTICOLO 16
Disposizioni generali
1.Lattività professionale di rappresentanza, assistenza
e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune
esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti,
denominata nel seguito società tra avvocati.
2.La società tra avvocati è regolata dalle norme
del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme
che regolano la società in nome collettivo di cui al capo
III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini delliscrizione
nel registro delle imprese , è istituita una sezione speciale
relativa alle società tra professionisti; liscrizione
ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità
notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui
al Dpr 7 dicembre 1995, n. 581.
3.La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.
4.La società tra avvocati è iscritta in una sezione
speciale dellalbo degli avvocati e alla stessa si applicano,
in quanto compatibili, le norme legislative, professionali e deontologiche
che disciplinano la professione di avvocato.
5.È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione
di associazioni tra professionisti.
ARTICOLO 17
Costituzione e oggetto
1.Ai fini della iscrizione allalbo, la società tra
avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata
con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.
2.La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo lesercizio
in comune della professione dei propri soci. La società
può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali
allesercizio della professione e compiere qualsiasi attività
diretta a tale scopo.
ARTICOLO 18
Ragione sociale
1.La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale
costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci
ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed
altri", e deve contenere la indicazione di società
tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p..
2.Non è consentita la indicazione del nome di un socio
avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società,
salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato
o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è
consentita con la indicazione "ex socio" o "socio
fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché
non sia mutata lintera compagine dei soci professionisti
presenti al momento della cessazione della qualità di socio.
ARTICOLO 19
Modificazioni
1.Latto costitutivo può essere modificato con deliberazione
adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza
di essi qualora latto costitutivo lo preveda e ne stabilisca
le modalità.
ARTICOLO 20
Invalidità della società
1.La nullità della società per vizi di costituzione
può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni
che disciplinano la nullità dei contratti.
2.La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento
non pregiudicano lefficacia degli atti compiuti in nome
della società.
3.La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia lannullamento
nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di
terzi, purché professionisti esercenti con il titolo di
avvocato.
4.La invalidità non può essere pronunciata quando
la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione
dellatto costitutivo iscritta nella sezione speciale del
registro delle imprese.
5.La responsabilità dei soci non è esclusa dalla
dichiarazione di nullità o dallannullamento dellatto
costitutivo.
ARTICOLO 21
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità
1.I soci della società tra avvocati devono essere in possesso
del titolo di avvocato.
2.La partecipazione ad una società tra avvocati è
incompatibile con la partecipazione ad altra società tra
avvocati.
3.La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino
alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti
ovvero per tutta la durata della iscrizione della società
nellalbo.
4.È escluso il socio che è stato cancellato o radiato
dallalbo. La sospensione di un socio dallalbo è
causa legittima di esclusione dalla società.
ARTICOLO 22
Subentro di nuovi soci
1.Le quote di partecipazione alla società tra avvocati
possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di
tutti i soci, salvo diversa disposizione dellatto costitutivo.
2.In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare
la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società
ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti
professionali richiesti e vi acconsentano.
ARTICOLO 23
Amministrazione
1.Lamministrazione della società tra avvocati spetta
ai soci e non può essere affidata a terzi.
2.Salvo diversa pattuizione, lamministrazione della società
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
ARTICOLO 24
Incarico professionale e obblighi di informazione
1.Lincarico professionale conferito alla società
tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più
soci in possesso dei requisiti per lesercizio dellattività
professionale richiesta.
2.La società deve informare il cliente, prima della conclusione
del contratto, che lincarico professionale potrà
essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per
lesercizio dellattività professionale richiesta;
il cliente ha diritto di chiedere che lesecuzione del_lincarico
sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base
di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche
professionali di ciascuno di essi.
3.In difetto di scelta , la società comunica al cliente
il nome del socio o dei soci incaricati, prima dellinizio
dellesecuzione del mandato.
4.La prova delladempimento degli obblighi di informazione
prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati
dal cliente devono risultare da atto scritto.
ARTICOLO 25
Compensi
1.I compensi derivanti dallattività professionale
dei soci costituiscono crediti della società.
2.Se la prestazione è svolta da più soci, si applica
il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa
deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 26
Responsabilità professionale
1.Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente
responsabili per lattività professionale svolta in
esecuzione dellincarico. La società risponde con
il suo patrimonio.
2.In difetto della comunicazione prevista dallarticolo 24,
comma 3, per le obbligazioni derivanti dalla attività professionale
svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono
responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.
3.Per le obbligazioni sociali non derivanti dallattività
professionale, rispondono inoltre personalmente e solidalmente
tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti
dei terzi.
4.La sentenza pronunciata nei confronti della società fa
stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei
soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono
impugnare la sentenza.
CAPO II
Delliscrizione nellalbo e della responsabilità
disciplinare
ARTICOLO 27
Iscrizione
1.La società tra avvocati è iscritta in una sezione
speciale dellalbo del Consiglio dellordine nella cui
circoscrizione è posta la sede legale.
2.Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte
presso il Consiglio dellordine nella cui circoscrizione
le sedi sono istituite; se la istituzione non è contenuta
nellatto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al
Consiglio dellordine presso il quale la società è
iscritta per lannotazione.
3.La società deve mantenere nella propria sede e nelle
eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei
soci svolga in tale qualità lattività professionale.
ARTICOLO 28
Procedimento di iscrizione
1.La domanda di iscrizione nella sezione speciale dellalbo
è rivolta al Consiglio dellordine ed è corredata
dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nellalbo dei soci non iscritti
presso il Consiglio dellordine cui è rivolta la domanda
o dichiarazione sostitutiva.
2.Il Consiglio dellordine, verificata losservanza
delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla
domanda dispone liscrizione della società in una
sezione speciale dellalbo , con la indicazione della ragione
sociale, delloggetto, della sede legale e delle sedi secondarie
eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la
rappresentanza, dei soci iscritti nellalbo, nonché
dei soci iscritti in altro albo.
3.Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile,
la domanda è corredata da un estratto dellatto costitutivo
ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica,
con la indicazione del Consiglio dellordine presso il quale
la società è iscritta e la data di iscrizione ,
nonché dal certificato di iscrizione allalbo dei
soci che operano nellambito della sede secondaria, se iscritti
presso altro Consiglio dellordine.
4.Lavvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione
speciale del registro delle imprese, su richiesta del socio che
ha la rappresentanza della società.
ARTICOLO 29
Annotazioni
1.Le deliberazioni che importano modificazioni dellatto
costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni
fatto incidente sullesercizio dei diritti di voto, sono
comunicati al Consiglio dellordine entro il termine di trenta
giorni dal momento in cui si verificano.
2.Il Consiglio dellordine, verificata losservanza
delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone
lannotazione della variazione nella sezione speciale dellalbo.
ARTICOLO 30
Responsabilità disciplinare
1.La società tra avvocati risponde delle violazioni delle
norme professionali e deontologiche applicabili allesercizio
in forma individuale della professione di avvocato.
2.Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a
direttive impartite dalla società, la responsabilità
disciplinare del socio concorre con quella della società.
3.Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dellordine
presso il quale è iscritta la società è competente
anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio,
benché iscritto presso altro Consiglio dellordine,
salvo che lillecito disciplinare contestato al professionista
riguardi unattività non svolta nellinteresse
della società.
4.La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in
cui lillecito disciplinare contestato riguardi unattività
professionale svolta dal socio nellambito di una sede secondaria.
ARTICOLO 31
Situazioni di incompatibilità o di conflitto
1.Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio
dellordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità
o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili
a tutti i soci.
2.Il Consiglio dellordine, sentito il rappresentante della
società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e,
se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare
la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando
un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni,
decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari
previsti dallordinamento professionale.
3.I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere
adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.
ARTICOLO 32
Cancellazione dallalbo per difetto sopravvenuto di un requisito
1.Il Consiglio dellordine presso il quale è iscritta
la società provvede alla cancellazione della stessa dallalbo,
qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente
titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata
nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è
verificata.
ARTICOLO 33
Elezioni dei consigli locali e nazionali
1.La società tra avvocati non ha diritto di elettorato
né attivo, né passivo.
2.Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio
locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della
stessa società.
TITOLO III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da
parte degli avvocati stabiliti
CAPO I
Dellesercizio in forma associata
ARTICOLO 34
Disposizioni generali
1.Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri
diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più
professionisti , per la migliore organizzazione della propria
attività, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n.
1815.
2.Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare
la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome
degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo
7.
3.Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; lassociazione
non può assumere incarichi in proprio.
4.Le associazioni non sono soggette alliscrizione nellalbo.
5.Nel caso in cui lavvocato stabilito esercita la professione
in Italia come membro di uno studio associato costituito nello
Stato membro di origine si applica la disposizione di cui allarticolo
7.
CAPO II
Dellesercizio in forma societaria
ARTICOLO 35
Partecipazione a società tra avvocati
1.Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi,
possono essere soci di una società tra avvocati costituita
ai sensi e per le finalità di cui allart. 16,comma
1, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del
titolo di avvocato.
2.Per lesercizio dellattività di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito
è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso
del titolo di avvocato , abilitato ad esercitare davanti allautorità
adita o procedente. Lintesa è disciplinata dalle
disposizioni di cui allarticolo 8.
3.La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti
è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente
decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e
deontologiche ivi richiamate.
ARTICOLO 36
Sede secondaria di società
1.Le società costituite in uno degli altri Stati membri,
anche secondo tipi diversi da quello indicato nellarticolo
16, possono svolgere in Italia lattività professionale
di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri
soci , nellambito di una sede secondaria con rappresentanza
stabile, purché tutti i soci siano professionisti esercenti
la professione di avvocato.
2.La società si considera costituita tra persone non esercenti
lattività professionale di avvocato, qualora il capitale
sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale
sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche
di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di
cui allarticolo 2 ovvero del titolo di avvocato.
3.Per lesercizio dellattività professionale
di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare,
anche mediante specifica previsione dellatto costitutivo,
la personalità della prestazione; il diritto del cliente
di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dellavvocato
nello svolgimento dellattività professionale e la
sua responsabilità personale, la soggezione della società
ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole
deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche
della professione di avvocato.
4.Per lattività di rappresentanza, assistenza e difesa
in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto
ad agire dintesa con altro socio in possesso del titolo
di avvocato, abilitato ad esercitare davanti allautorità
adita o procedente. Si applica in tal caso larticolo 8.
ARTICOLO 37
Norme applicabili
1.Le società di cui allarticolo 36, comma 1, le quali
stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza
stabile per lesercizio dellattività professionale
di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute,
per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dellalbo
degli avvocati presso il Consiglio dellordine nella cui
circoscrizione è posta la sede secondaria.
2.Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine
nellambito della sede secondaria con rappresentanza stabile,
nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente
le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e
le altre disposizioni che disciplinano listituzione di una
o più sedi secondarie in Italia da parte di società
costituite allestero.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 38
Attività professionale pregressa
1.Lattività professionale di avvocato svolta in Italia
a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione
in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche
relativi allordinamento forense e alla deontologia professionale,
sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale
di cui allarticolo 12, comma 1 , nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 12 e 14.
La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.