MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 13 febbraio 2001, n. 123 (in G.U. n. 89 del 17 aprile 2001) - Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, 
n. 513;
Visto  l'articolo  17,  commi  1,  lettera  c),  e  4,  della legge 
23 agosto 1988, n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Uditi i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 
e del 4 dicembre 2000;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
    a) "documento  informatico":  la rappresentazione informatica del 
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
    b) "duplicato  del  documento  informatico":  la riproduzione del
documento  informatico  effettuata  su  un qualsiasi tipo di supporto
elettronico facilmente trasportabile;
    c) "documento  probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai
sensi del codice civile e del codice di procedura civile;
    d) "firma  digitale":  il  risultato  della procedura informatica
disciplinata  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
    e) "dominio   giustizia":  l'insieme  delle  risorse  hardware  e
software,  mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta
in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato,
di servizio, di comunicazione e di procedura;
    f) "sistema informatico civile": e' il sottoinsieme delle risorse
del  dominio  giustizia  mediante  il  quale  l'amministrazione della
giustizia tratta il processo civile;
    g) "gestore  del  sistema  di  trasporto  delle informazioni": il
gestore   indicato   dall'articolo  13,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
    h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come
definito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  l),  del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
    i) "ricevuta  di  consegna":  il  messaggio  generato  ed inviato
automaticamente  al  mittente  dal  gestore  del sistema di trasporto
delle  informazioni  del destinatario nel momento in cui il messaggio
inviato  e'  reso  disponibile  al  destinatario  medesimo  nella sua
casella di posta elettronica;
    j)  "certificatore  della  firma  digitale": il soggetto previsto
dagli  articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.
                               Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di
atti  del  processo  civile  mediante  documenti informatici nei modi
previsti dal presente regolamento.
  2.  L'attivita' di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei
documenti  informatici e' effettuata per via telematica attraverso il
sistema    informatico   civile,   fatto   salvo   quanto   stabilito
dall'articolo 6.
  3.  Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  10 novembre  1997, n. 513, ove non diversamente stabilito
dal presente regolamento.
                               Art. 3.
                     Sistema informatico civile
  1.  Il  sistema informatico civile e' strutturato con modalita' che
assicurano:
    a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
    b) l'individuazione   del  soggetto  che  inserisce,  modifica  o
comunica l'atto;
    c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
    d) l'automatica   abilitazione  del  difensore  e  dell'ufficiale
giudiziario.
  2.  Al  sistema  informatico  civile  possono  accedere attivamente
soltanto  i  difensori  delle parti e gli ufficiali giudiziari per le
attivita' rispettivamente consentite dal presente regolamento.
  3.  Con  decreto  del Ministro della giustizia, sentita l'Autorita'
per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, sono stabilite le
regole  tecnico-operative  per  il  funzionamento  e  la gestione del
sistema informatico civile, nonche' per l'accesso dei difensori delle
parti  e  degli  ufficiali  giudiziari.  Con il medesimo decreto sono
stabilite  le  regole tecnico-operative relative alla conservazione e
all'archiviazione   dei  documenti  informatici,  conformemente  alle
prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  e  all'articolo  18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
                               Art. 4.
                        Atti e provvedimenti
  1.  Tutti  gli  atti  e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti  come  documenti informatici sottoscritti con firma digitale
come espressamente previsto dal presente regolamento.
  2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di
cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati
su  supporto  cartaceo,  sottoscritti nei modi ordinari e allegati al
fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi e' inserita nel
fascicolo informatico con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13.
  3.  Ove  dal  presente regolamento non e' espressamente prevista la
sottoscrizione  del  documento  informatico  con  la  firma digitale,
questa  e'  sostituita  dall'indicazione  del nominativo del soggetto
procedente  prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma
dell'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.
                               Art. 5.
                          Processo verbale
  1.  Il  processo  verbale,  redatto  come documento informatico, e'
sottoscritto  con  firma  digitale  da  chi  presiede l'udienza e dal
cancelliere.  Nei  casi  in  cui e' richiesto, le parti e i testimoni
procedono  alla  sottoscrizione  delle  dichiarazioni  o  del verbale
apponendo la propria firma digitale.
  2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di
cui  al  comma  1,  il  processo  verbale viene redatto o stampato su
supporto  cartaceo,  sottoscritto  nei  modi  ordinari  e allegato al
fascicolo  cartaceo.  La  copia  informatica  del processo verbale e'
allegata  al  fascicolo  informatico  con  le  modalita'  di cui agli
arti-coli 12 e 13.
                               Art. 6.
                    Comunicazioni e notificazione
  1.  Le  comunicazioni  con  biglietto  di  cancelleria,  nonche' la
notificazione  degli  atti,  effettuata  quest'ultima  come documento
informatico  sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite
per  via  telematica,  oltre  che  attraverso  il sistema informatico
civile,   anche   all'indirizzo   elettronico   dichiarato  ai  sensi
dell'articolo 7.
  2.  La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per
via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede
alla notifica con le medesime modalita'.
  3.  L'ufficiale  giudiziario, se non procede alla notificazione per
via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la
copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformita' all'originale e
provvede  a  notificare  la  copia stessa unitamente al duplicato del
documento  informatico,  nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti
del codice di procedura civile.
  4.  Eseguita  la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce
per  via  telematica  l'atto notificato, munito della relazione della
notificazione attestata dalla sua firma digitale.
                               Art. 7.
                        Indirizzo elettronico
  1.  Ai  fini  delle  comunicazioni  e  delle notificazioni ai sensi
dell'articolo  6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente
quello  comunicato  dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi
reso  disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli
esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello
comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei
consulenti presso il tribunale.
  2.  Per  tutti  i  soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1,
l'indirizzo  elettronico  e' quello dichiarato al certificatore della
firma  digitale  al  momento  della  richiesta  di  attivazione della
procedura   informatica   di   certificazione  della  firma  digitale
medesima, ove reso disponibile nel certificato.
  3.  Gli  indirizzi  elettronici  di  cui  al  comma  1,  comunicati
tempestivamente   dagli   ordini  professionali  al  Ministero  della
giustizia,  nonche'  quelli  degli  uffici  giudiziari e degli uffici
notifiche  (UNEP),  sono consultabili anche in via telematica secondo
le  modalita'  operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.
                               Art. 8.
                       Attestazione temporale
  1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta  dal  notificatore  alla  ricevuta  di  consegna  mediante la
procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la
notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario
la  data  riportata  nella  ricevuta  di  consegna  tiene luogo della
suddetta procedura di validazione temporale.
  2.  I  dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati
dal  notificatore  per un periodo non inferiore a cinque anni secondo
le   modalita'   tecnico-operative   stabilite  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 3.
                               Art. 9.
                 Costituzione in giudizio e deposito
  1.  La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione
in  giudizio  per  via  telematica  trasmette con il medesimo mezzo i
documenti   probatori   come   documenti   informatici   o  le  copie
informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
                              Art. 10.
                          Procura alle liti
  1. Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo,
il  difensore,  che  si  costituisce per via telematica, trasmette la
copia  informatica  della  procura medesima, asseverata come conforme
all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
                              Art. 11.
                         Iscrizione a ruolo
  1.  La  nota  di  iscrizione  a ruolo puo' essere trasmessa per via
telematica   come   documento   informatico  sottoscritto  con  firma
digitale.
  2.  La  nota  di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica e'
redatta  in  modo  conforme al modello definito con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3.
                              Art. 12.
                        Fascicolo informatico
  1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio,   contenente   gli   atti   del  processo  come  documenti
informatici  ovvero  le  copie  informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo.
  2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalita' di
cui  al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione
o  prodotti  dalle  parti  o  comunque  acquisiti  al processo. Per i
documenti   probatori  prodotti  o  comunque  acquisiti  su  supporto
cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie
informatiche e' effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione
non sia eccessivamente onerosa.
  3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di
formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
                              Art. 13.
                Formazione del fascicolo informatico
  1.  Ogni  fascicolo  informatico  riceve  la stessa numerazione del
fascicolo   cartaceo   ed   e'   formato   secondo  quanto  stabilito
dall'articolo  36  delle  norme di attuazione del codice di procedura
civile.
  2.  L'indice  degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti
conservati  solo  nel  fascicolo  cartaceo  ed  e' redatto in modo da
consentire  la  diretta  consultazione  degli  atti  e  dei documenti
informatici.
  3.  Gli  atti  e  i  documenti  probatori  depositati  dalle parti,
contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono
inseriti  in  apposite  sezioni  del fascicolo informatico contenenti
ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente onerosa
l'estrazione  della copia informatica di documenti probatori prodotti
o  acquisiti  su  supporto  cartaceo,  ai  fini  dell'inserimento nel
fascicolo  informatico  da parte della cancelleria, quando il formato
del documento da copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto
di  cui  all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da
copiare e' superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle
pagine e' periodicamente aggiornato.
  5.   In   deroga   al  comma  4  la  cancelleria  procede  comunque
all'estrazione   della   copia  informatica  di  documenti  probatori
prodotti  o  acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad
essi la copia su supporto informatico.
  6.  Il fascicolo informatico e' consultabile dalla parte, oltre che
in  via  telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un
videoterminale.
  7.  Dopo  la  precisazione  delle conclusioni il responsabile della
cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.
                              Art. 14.
Produzione   degli   atti  e  dei  documenti  probatori  su  supporto
                             informatico
  1.  Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle
parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre
che  per  via  telematica, anche mediante deposito in cancelleria del
supporto  informatico  che  li contiene. Il supporto informatico deve
essere  compatibile  con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal
decreto  di  cui  all'articolo  3, comma 3, e deve contenere anche il
relativo  indice, la cui integrita' e' attestata dal difensore con la
firma digitale.
  2.  Il  responsabile  della  cancelleria  procede  a  duplicare nel
fascicolo  informatico  gli  atti,  i  documenti probatori e l'indice
indicati nel comma 1.
  3.  Il  supporto  informatico  e'  restituito  alla  parte  dopo la
duplicazione di cui al comma 2.
                              Art. 15.
                 Deposito della relazione del C.T.U.
  1.  La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura
civile  puo'  essere  depositata  per  via  telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale.
  2.  Con  lo  stesso  mezzo  devono essere allegati i documenti e le
osservazioni  delle  parti  o  la copia informatica di questi ove gli
originali  sono  stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli
originali  sono  depositati  dal  consulente  tecnico d'ufficio senza
ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del
termine per il deposito della relazione.
  3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei
dati  contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, puo' disporre che
la  relazione  o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli
definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
                              Art. 16.
                     Trasmissione dei fascicoli
  1.  Qualora  non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su
supporto  cartaceo,  la  trasmissione  del  fascicolo  d'ufficio puo'
avvenire,  in  ogni  stato  e  grado,  anche  per  via telematica con
particolari  modalita',  stabilite con il decreto di cui all'articolo
3,  comma  3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e
la riservatezza.
  2.  Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria e' tenuto
a  controllare  che  il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.
                              Art. 17.
                     Trasmissione della sentenza
  1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o
della   sentenza   stessa,   redatte   come   documenti   informatici
sottoscritti   con   firma   digitale,   e'   effettuata,   ai  sensi
dell'articolo  119  delle norme di attuazione del codice di procedura
civile,  con  particolari  modalita'  stabilite con il decreto di cui
all'articolo  3,  comma  3,  e  dirette  ad assicurarne l'integrita',
l'autenticita' e la riservatezza.
  2.  Il  cancelliere,  ai  fini del deposito della sentenza ai sensi
dell'articolo  133  del  codice  di  procedura civile, sottoscrive la
sentenza stessa con la propria firma digitale.
                              Art. 18.
      Informatizzazione del processo amministrativo e contabile
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili,  anche  al processo amministrativo e ai processi innanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
  2.  Con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, sono
stabilite  le  regole  tecnico-operative  per  il  funzionamento e la
gestione  del  sistema  informatico  della giustizia amministrativa e
contabile.   I   decreti  sono  adottati  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 19, comma 2.
                              Art. 19.
                         Disposizioni finali
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi
iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
  2.  Il  decreto  ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e'
adottato entro il 30 ottobre 2001.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001.
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 345.

 

CONSIGLIO DI STATO - CONSULTIVA ATTI NORMATIVI - Parere 4 dicembre 2000 n. 168/2000 - Oggetto: Ministero della giustizia. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento sull’uso di strumenti informativi e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti".

Vista la relazione prot. 1959U-56/4-5 in data 27 settembre 2000, con la quale il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo - chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Vista la relazione integrativa e i relativi allegati, trasmessi a seguito della pronuncia interlocutoria della Sezione adottata il 9 ottobre 2000, pervenuti il 30 novembre 2000;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Giuseppe Barbagallo;

Premesso e Considerato:

La Amministrazione riferente espone che con lo schema in oggetto si è inteso dettare una disciplina specifica per il processo civile rispetto alla normativa generale contenuta nel d.P.R. n. 513/97; la fonte del potere regolamentare è stata indicata nella disposizione di cui all’art. 16, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

A seguito di pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato l’operatività della disciplina contenuta nello schema è stata estesa ai processi innanzi al Giudice amministrativo e alla Corte dei conti.

Sullo schema sono stati acquisiti gli avvisi dell’AIPA e del Garante per la protezione dei dati personali, alle cui osservazioni il testo è stato sostanzialmente adeguato.

Sul testo non si hanno osservazioni sostanziali e generali da muovere.

Si rinnova la raccomandazione, contenuta nella pronuncia interlocutoria, di adeguare le disposizioni dello schema sia sotto il profilo formale che sostanziale al testo unico in materia di documentazione amministrativa, destinato ad abrogare il decreto 513 del 1997 (così, ad es. all’art. 1, comma 1, lett. a), le parole "la rappresentazione informatica di atti," vanno sostituite con "la rappresentazione informatica del contenuto di atti,").

All’art. 3, comma 3, si suggerisce di sostituire le parole "accedere esclusivamente" con "accedere attivamente soltanto", per sottolineare che la disposizione si riferisce all’accesso attivo effettuato dai soggetti del processo e non all’accesso per la conoscenza degli atti pubblici del processo, che già avviene attraverso strumenti informatici o cartacei.

All’art. 18, comma 1, si suggerisce di sostituire le parole "e contabile" con "e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti".

Agli artt. 18, comma 2 e 19, comma 2, le parole "decreto" possono essere sostituite con "decreti" e i verbi vanno conseguentemente posti al plurale.

Infine, sotto il profilo meramente formale, si rileva che nel preambolo, il riferimento al parere del Consiglio di Stato deve comprendere anche la pronuncia interlocutoria adottata il 9 ottobre.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.

Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)