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Decreto legislativo 20/06/2005 N. 122
Gazzetta Ufficiale N. 155 del 06/07/2005 |
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004,
n. 210. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili
da costruire;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni
parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni
meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla
legge di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo: |
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1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
a) per "acquirente": la persona fisica che sia promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che
abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing,
che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il
trasferimento non immediato, a sè o ad un proprio parente
in primo grado, della proprietà o della titolarità
di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire,
ovvero colui il quale, ancorchè non socio di una cooperativa
edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima
per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
b) per "costruttore": l'imprenditore o la cooperativa
edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile
da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto,
compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto
la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un
acquirente della proprietà o della titolarità di
un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire,
sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai
medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione
sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
c) per "situazione di crisi": la situazione che
ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato
sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile
oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
d) per "immobili da costruire": gli immobili per
i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano
ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata
ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il
rilascio del certificato di agibilità. |
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Articolo 2: Garanzia fideiussoria |
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1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità
il trasferimento non immediato della proprietà o di altro
diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un
atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento
precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità
del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente,
a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione,
anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile,
di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro
eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo
i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve
ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano
comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che
debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonchè
i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
2. Per le società cooperative, l'atto equipollente
a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale
siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa
medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa. |
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Articolo 3: Rilascio, contenuto e modalità di escussione
della fideiussione |
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1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da un'impresa
esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in
una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle
somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente
riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento
in cui la predetta situazione si è verificata.
2. La situazione di crisi si intende verificata in una delle
seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile
oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento
o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione
coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla
data in cui si è verificata la situazione di crisi di
cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera
a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore
la propria volontà di recedere dal contratto e, per le
ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente
organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà
di subentrare nel contratto preliminare.
4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo
1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile,
verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta
dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante
l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo
che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi
al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
5. Il mancato pagamento del premio o della commissione non
è opponibile all'acquirente.
6. Il fideiussore è tenuto a pagare l'importo dovuto
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione degli importi
oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il suddetto termine,
il fideiussore è tenuto a rimborsare all'acquirente le
spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente
necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi
interessi.
7. L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento
della proprietà o di altro diritto reale di godimento
sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione. |
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Articolo 4: Assicurazione dell'immobile |
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1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare
all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà
una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente
e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura
dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni
ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi
difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla
stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. |
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Articolo 5: Applicabilità della disciplina |
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1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica
ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato
della proprietà o di altro diritto reale di godimento
di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia
o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Articolo 6: Contenuto del contratto preliminare |
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1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai
sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto
in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro
diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono
contenere:
a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma,
n. 1), e 2826 del codice civile;
b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze
di uso esclusivo oggetto del contratto;
c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche
stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione
e l'elencazione dei vincoli previsti;
d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare
riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature,
ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche
eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi
in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo,
i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione
dell'importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità
di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici
bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali
indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da
altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova
certa dell'avvenuto pagamento;
g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli
di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo
ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal
quale derivano, nonchè la pattuizione espressa degli obblighi
del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi
debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto
definitivo di vendita;
i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta
se non ancora rilasciato, nonchè di ogni altro titolo,
denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;
l) l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici,
con la specificazione dei relativi dati identificativi.
2. Agli stessi contratti devono essere allegati:
a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali
da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche
e valori omogenei, nonchè l'elenco delle rifiniture e
degli accessori convenuti fra le parti;
b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato
richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione
al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica
degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze
esclusive e delle parti condominiali.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto
28 marzo 1929, n. 499. |
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Articolo 7: Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 |
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1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. In caso di edificio o complesso condominiale per
il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole
porzioni che lo costituiscono, ancorchè in corso di costruzione,
il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o
l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi
ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata
o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla
suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente,
al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.";
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di
cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento
in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità
del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento
delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione
del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi
giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi
in più di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato
al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso
al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è
situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti,
ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi
di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto
esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del
finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel
contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate,
l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza
si fa menzione nell'atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento
è pari a quella originariamente fissata nel contratto
di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di
interesse determinato in base ai criteri di individuazione per
il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile
del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione
ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa
ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.". |
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Articolo 8: Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca
antecedente alla compravendita |
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1. Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto
di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula,
non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote
o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento
dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile. |
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Articolo 9: Diritto di prelazione |
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1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente
e da questi adibito ad abitazione principale per sè o
per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo,
anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è
riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile
al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle
eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura
civile.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità
che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata
comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale
giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro
dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione
di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere
conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione.
3. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente,
a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data
di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo,
con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità
che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle
comunicategli.
4. Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto
dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore
alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione,
la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora
l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche
e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto
stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione,
l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare
da apposita stima.
5. E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti
dell'aggiudicatario. |
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Articolo 10: Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione
revocatoria fallimentare |
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1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento
della proprietà o di altro diritto reale di godimento
di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a
stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione
degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini
entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da
valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti
all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione
revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti
di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4,
qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa
nei termini d'uso. |
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Articolo 11: Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 |
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1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è inserito il seguente:
"72 bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire).
In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il
contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi
la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato
al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore.
In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo
che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al
contratto.". |
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Articolo 12: Istituzione e finalità del fondo di solidarietà
per gli acquirenti di beni immobili da costruire |
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1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di
beni immobili da costruire, di seguito denominato: "Fondo",
al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse
del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento
del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi,
hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e
non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto
reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con
il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili
da costruire per iniziativa di una cooperativa.
2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono
risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua
insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non
concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 nè aperte
in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.
3. L'accesso alle prestazioni del Fondo è consentito
nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso
di costruire. |
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Articolo 13: Requisiti per l'accesso alle prestazioni del
fondo |
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1. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere
congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione
di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite
di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente
al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione
dell'immobile da costruire;
b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto
reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non averne
conseguito l'assegnazione.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno
per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento
dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli
organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di
asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da
terzi aggiudicatari.
3. Nei casi di cui al comma 2 l'indennizzo spetta solo qualora
l'importo complessivo delle somme versate e del valore dei beni
corrisposti al costruttore e delle somme versate per l'effettivo
acquisto del bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto
con il costruttore ed è determinato in misura pari alla
differenza tra il predetto importo complessivo ed il prezzo originario,
fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti
al costruttore.
4. Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di
perdita della proprietà del bene per effetto del successivo
positivo esperimento dell'azione revocatoria, soltanto nel caso
in cui essa sia stata promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
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Articolo 14: Struttura e funzionamento del fondo |
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1. Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti
ad aree territoriali interregionali individuate con il decreto
di cui all'articolo 16, sulla base della quantità e della
provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate
entro il termine di decadenza stabilito nell'articolo 18, comma
1, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni.
L'articolazione in sezioni non comporta un decentramento territoriale
del Fondo.
2. Per ciascuna sezione autonoma è tenuta dal Fondo
una distinta contabilità, anche ai fini della rendicontazione
periodica.
3. Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti
fra le sezioni autonome, in proporzione dell'ammontare delle
risorse di cui ciascuna di esse dispone in virtù dei contributi
che le sono imputati ai sensi dell'articolo 17, comma 5.
4. Le risorse di ciascuna sezione, al netto degli oneri di
gestione, sono destinate alla soddisfazione delle richieste di
indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione agli immobili
ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima.
A tale fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo
da parte degli aventi diritto, salve le risultanze della successiva
attività istruttoria, determina per ciascuna sezione l'ammontare
massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo
e, quindi, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna
sezione per effetto del versamento della prima annualità
del contributo obbligatorio di cui all'articolo 17, la prima
quota annuale di indennizzo da erogare.
5. Le ulteriori quote annuali di indennizzo sono determinate
in funzione delle variazioni della misura annua del contributo,
stabilita con il decreto di cui all'articolo 17, comma 4, e del
suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo
degli indennizzi da corrispondere.
6. In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli
aventi diritto, anche prima della scadenza del termine massimo
di operatività del Fondo, le eventuali somme residue di
una sezione sono attribuite alle altre sezioni, che non abbiano
risorse sufficienti, proporzionalmente all'ammontare residuo
degli indennizzi da corrispondersi da parte di ciascuna di queste.
7. Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore
per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente. A
tale fine il Fondo si surroga nei diritti dell'acquirente nell'ambito
della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei
confronti del costruttore, progressivamente in ragione e nei
limiti delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nonchè
dei relativi interessi e spese. L'indennizzato ha facoltà
di agire nell'ambito della procedura per l'eventuale residua
parte del credito non soddisfatta dall'indennizzo ricevuto dal
Fondo.
8. Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono
imputate alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato l'indennizzo. |
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Articolo 15: Gestione del fondo |
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1. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP -
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a., che vi
provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze
sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del
medesimo Ministero.
2. La concessione si conforma al principio di affidare alla
CONSAP, quale concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale
del Fondo, la conservazione della sua integrità, la liquidazione
delle relative spese, nonchè al principio di garantire
la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente,
della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità
indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese
di gestione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra
l'altro, le modalità di esercizio concernenti:
a) iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo,
con oneri a suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione
dei benefici previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;
b) la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle
aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del
Fondo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, nonchè per
la determinazione annua della misura del contributo obbligatorio,
di cui all'articolo 17, comma 4;
c) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
d) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione,
anche tramite apposite convenzioni con le banche;
e) la ripetizione delle somme già erogate, nei casi
di revoca o riforma dell'attribuzione, nonchè l'esercizio
del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 7;
f) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da
destinare all'erogazione degli indennizzi, nonchè al sostenimento
degli oneri di gestione;
g) la destinazione ad investimenti a redditività certa
ed adeguata delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze
di liquidità del Fondo;
h) la presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
per il successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto
annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria,
accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una
relazione sull'attività svolta.
4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità
di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al
Fondo. |
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Articolo 16: Ulteriore disciplina per la gestione del fondo |
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1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le aree territoriali e le corrispondenti
sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed
elaborati dal gestore del Fondo medesimo.
2. Possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri
e modalità per la concreta gestione del Fondo, con particolare
riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14. |
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Articolo 17: Contributo obbligatorio |
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1. Per reperire le risorse destinate al Fondo, è istituito
un contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo
di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della
fideiussione di cui all'articolo 2; il contributo è versato
direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.
2. Il contributo obbligatorio è dovuto per un periodo
massimo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero, se antecedente, sino alla
data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse sufficienti
ad assicurare il soddisfacimento delle richieste di indennizzo
presentate dagli aventi diritto. L'eventuale ricorrenza della
predetta condizione per l'anticipata cessazione della debenza
del contributo è accertata con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze.
3. Per la prima annualità la misura del contributo
è fissata nel quattro per mille dell'importo complessivo
di ciascuna fideiussione ed il versamento è effettuato,
entro il mese successivo a quello di rilascio della fideiussione,
con le modalità stabilite e rese pubbliche dal soggetto
gestore del Fondo.
4. Per le annualità successive, la misura del contributo
è stabilita con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo
di ciascuna fideiussione; con il medesimo decreto possono essere
stabilite, altresì, modalità per il versamento
diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel comma 3.
5. Le somme versate a titolo di contributo obbligatorio sono
imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale
è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione.
6. Qualora il versamento del contributo obbligatorio non avvenga
entro il termine di cui al comma 3, sono dovuti interessi di
mora calcolati, a decorrere dal giorno della scadenza del termine
fino a comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio
di interesse legale.
7. I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell'articolo
2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno
al soggetto gestore del Fondo una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante attestazione
delle fideiussioni rilasciate, con indicazione dei dati dei soggetti
interessati, degli importi e degli estremi identificativi degli
atti fideiussori. |
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Articolo 18: Accesso alle prestazioni del fondo ed istruttoria
sulle domande |
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1. La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere
presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il
termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
cui al comma 6.
2. Ciascun soggetto può ottenere dal Fondo l'indennizzo
una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito più
perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi.
Gli importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in
base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza
e dell'entità della perdita. A tale fine costituisce prova
anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito
in sede concorsuale.
4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria il gestore
del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi
in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, può
acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il
decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero
della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero delle attività produttive e delle categorie
interessate.
5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini
stabiliti in sede di concessione, delibera il riconoscimento
dell'indennità e la relativa liquidazione ovvero la reiezione
della richiesta.
6. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni
relative alle modalità, anche telematiche, di presentazione
della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare
a questa, nonchè in merito allo svolgimento dell'attività
istruttoria di cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. |
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