SOSPENSIONE ESECUZIONE SFRATTI

Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 , convertito con la legge 18 dicembre 2008 n. 199, prevede la possibilità di invocare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo fino al 30 giugno 2009. Tale facoltà di sospensione è stata ulteriormente prorogata al 31.12.2009 come previsto dal decreto legge sulla manovra d'estate n. 78/2009 in vigore dal 1° luglio, ed infine ulteriormente prorogata al 31.12.2010 in forza del comma 7 bis dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25.

In particolare, gli inquilini che ne facciano richiesta devono trovarsi in uno dei 127 i comuni italiani (comprese le 14 città metropolitane) interessati dal provvedimento che ha l'obiettivo di aiutare i nuclei familiari in difficoltà così come individuati dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9: "Conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.".

Per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per la sospensione i conduttori devono autocertificarli. La sussistenza di questi requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme previste dalla legge e la sospensione non opera se il locatore dimostra (sempre con autocertificazione) di trovarsi nelle stesse condizioni del conduttore o nelle condizioni di «necessità sopraggiunta» di abitazione.
Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione, alle condizioni innanzi dette e previste dall'articolo 6, comma 6 della legge 431/98.