SOSPENSIONE ESECUZIONE SFRATTI
Il D.L. 20 ottobre
2008, n. 158 , convertito con la legge 18 dicembre 2008 n.
199, prevede la possibilità di invocare la sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
abitativo fino al
In particolare, gli inquilini che ne facciano richiesta devono trovarsi in uno dei 127 i comuni italiani (comprese le 14 città metropolitane) interessati dal provvedimento che ha l'obiettivo di aiutare i nuclei familiari in difficoltà così come individuati dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9: "Conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.".
Per dimostrare di essere in
possesso dei requisiti per la sospensione i conduttori devono autocertificarli.
La sussistenza di questi requisiti può essere contestata dal locatore nelle
forme previste dalla legge e la sospensione non opera se il locatore
dimostra (sempre con autocertificazione) di trovarsi nelle stesse condizioni
del conduttore o nelle condizioni di «necessità sopraggiunta» di abitazione.
Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore corrisponde
al locatore la maggiorazione, alle condizioni innanzi dette e previste dall'articolo 6, comma 6 della
legge 431/98.