Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con
le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Avvertenza: Il
presente testo coordinato - le cui disposizioni sono destinate a trovare
applicazione nell'ambito del territorio della Regione siciliana - viene
pubblicato, in adempimento al disposto dell'articolo 43 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi", al solo scopo di facilitare la lettura delle
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, vigenti alla data di
approvazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con le sostituzioni,
modifiche ed integrazioni, apportate dalla citata legge regionale 2 agosto
2002, n. 7, che vengono riportate in carattere corsivo.
Nel rilevare che restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi riportati, si richiama l'attenzione sulla disposizione recata
dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che statuisce
che nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti cui rinvia il
comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, fanno
riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente
normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale
della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni
statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni
regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve
intendersi "euro", equivalente in "euro di diritti speciali di
prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.
Ovviamente, restano efficaci tutte le norme della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7, non riprodotte nel testo coordinato, in quanto non costituiscono
testuali modifiche, integrazioni e sostituzioni della legge della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
Art. 1.
Princìpi generali
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi
a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e
della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili
dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli
statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della
Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.
Art. 2.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture
o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per
cento.
2. Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della presente legge
e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa
dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o
istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi
dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di
diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera
partecipazione pubblica;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai
concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui
all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti
speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori,
di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed alle società di trasformazione
urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi
ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7,
14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della
presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32
e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei
lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti
abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto
comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi
assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria
i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
giugno 1993.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione
privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura,
con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire;
l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le
modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di
qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti
al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto
della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione
del bando di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una
percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale
percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione che essi intendono affidare a terzi. Le imprese
controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della
presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi
anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di
lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori
previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente.
I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare
al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo
per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore alla
soglia comunitaria, diversi da quelli individuati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b),
sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad
eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26,
28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai
regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui
alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui
all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di
qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo
8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma
2, lettera b), del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli enti
locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero
la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in
misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il
ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2,
lettere b) e c).
Art. 3
Delegificazione
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al
presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei
lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al
collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse
normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo,
entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai
sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito
degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da
essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma
1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua,
con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia
di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in
vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della
presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente
legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova
applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre
alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in
particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui
all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità
per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17,
comma 7;
i) (lettera abrogata);
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e
23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di
cui all'articolo 21;
n) (lettera abrogata);
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti,
sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative
modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui
all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere
effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo
in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri
di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo
30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti,
nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al
medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di
riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo
1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e
ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei
lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione
dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della
difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in
relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni
attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato
generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla
Unione europea.
Art. 4.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma
1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è
istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari,
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in
materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso
d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle
unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi
del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri
organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino
alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti,
ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100
milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.
L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui
le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine
di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della
sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti
ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno
rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità
accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle
materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico
di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di
imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può
avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo
spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed
esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro
di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed
in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità
di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione
province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse
edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori
pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui
lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16 bis. (Comma non recepito).
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per
i lavori pubblici di importo superiore a 250.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i
dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei
verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro
sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo,
di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La
sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non
dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori
pubblici di importo compreso fra 150.000 e 250.000 euro, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative
sintetiche con cadenza annuale.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
19. L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare
apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle
funzioni cui l'organo è preposto.
21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa
pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e
successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio
regionale dei lavori pubblici.
22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale
della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti
dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare
l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al
comma 2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici
compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di
realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione,
esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e
gestione. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di
rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle
informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni
informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio
delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti
istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o
utilizzare le informazioni.
25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del
supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine
di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di
esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e
di prevenzione degli infortuni;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei
lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le
altre regioni ed i competenti organismi statali;
d) promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del
personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla
presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e
ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e
dati;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito
informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli
indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;
g) cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli
appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione
alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente
in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle
problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure
statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti
locali;
i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo
attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze
comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento
delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
j) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei
lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.
27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento
dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel
territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale,
salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di
cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita
posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici.
29. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni
previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui
all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui
agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.
Art. 5.
(Articolo non recepito)
Art. 6.
(Articolo non recepito)
Art. 7.
Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i
quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con
il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni
ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione
degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite
dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico
dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il
reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati
con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una sola
volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e
decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. (Comma abrogato).
15. (Comma non recepito).
Art. 7 bis.
Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale
dei lavori pubblici
1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o
uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è
espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia
comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla
Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza
delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio
civile della provincia in cui ricade l'opera, sulla base del progetto
definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento.
Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti
gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi
consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere
pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce
approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per
legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono
svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne
ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti
tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o
docenti universitari.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono
determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i
partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per
l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società
private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla
realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia
comunitaria nonché sui progetti di interesse ultra provinciale sono resi dalla
Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione
regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La
Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di
cui al comma 4 dell'articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la
Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri
enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di
autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al
comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di
interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale
partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati
previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti
definitivi e/o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli
effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi
consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere
pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con
l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del
presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la
maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dai dirigenti generali dei
dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato
tecnico regionale, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo
del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti
tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il
presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli ispettorati
tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della Commissione regionale
dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un
dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza.
18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono
determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento
relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si
applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di
impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla
Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in
materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della
legge regionale 3 maggio 2001, n 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo
paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici
boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza
comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di
valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni
di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione
regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali
siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla
osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e
di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con
parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed
in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo
215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100
migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Art. 7 ter.
Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici
1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di
gare per l'appalto di lavori pubblici.
2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed
in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3. L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto
per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore
a 1.250 migliaia di euro.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare
d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i
lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di
gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti
collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce
proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte
dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati in relazione
agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle
sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su
deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente
Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con
motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo
dell'appalto.
9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre
componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra
le seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale, previo parere
della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale
siciliana;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici,
previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea
regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il
responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di
competenza.
10. La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni
provinciali.
11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria
tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.
12. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui
dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in
posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da
amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e
nominati i componenti di competenza dell'Amministrazione regionale.
14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle
sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano
in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio
sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente
dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua
sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della
naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere
rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità
annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17.
Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle
rispettive amministrazioni di provenienza.
17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il
funzionamento dell'Ufficio di cui al presente articolo.
18. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del
regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare
le procedure di cui al presente articolo.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede
ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo
all'esercizio finanziario 2003.
Art. 8.
Qualificazione
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità,
della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi
soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa
vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di
importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede
a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione .
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere,
fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti
esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che
sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel
settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei
sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso
siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di
attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso
soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica
annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in
rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in
un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la
certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di
importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e
non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. (Comma abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da
parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, legge 10 febbraio 1962, n. 57,
delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi
del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24,
primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta
fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di
misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e
alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di
fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c)
del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale
dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n.
57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai
sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3
dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle
procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma
1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le
imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il
sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così
determinato:
a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane,
istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è
esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due
anni, al rispettivo albo camerale;
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione
produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei
lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di
iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle
lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i
requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti
del cinquanta per cento.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.
Art. 9.
Norme in materia di partecipazione alle gare
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la
partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei
parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti
debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le
ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca
inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad
una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla
base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera
impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato
regionale.
Art. 10.
Soggetti ammessi alle gare
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici
i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando
la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il
nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti
nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o
nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché
per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7.
La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art. 12.
Consorzi stabili
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di
eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per
l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo
34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei
lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E'
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo
4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di
cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefìci di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
9. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da
ciascuna impresa consorziata, nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, è incrementata di una percentuale pari al 10 per cento per
ogni anno fino al terzo.
10. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è
acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di
sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 13.
Riunione di concorrenti
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è
ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri
partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati
e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel
regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in
conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione
dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale
del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli
articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie
prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14.
Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 2 predispongono ed approvano, nel rispetto del
documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri strumenti programmatori
pubblici che interessino il loro operare e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Per le opere
di competenza dell'Amministrazione regionale, il Presidente della Regione e
ciascun Assessore regionale predispongono il programma tenendo conto anche di
quanto proposto dagli uffici periferici.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i
soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento
dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello
stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per almeno
trenta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione
almeno preliminare; deve, altresì, prevedere un ordine di priorità tra le
categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni
categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario. Sono escluse dal programma triennale le opere
di manutenzione ordinaria.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici
che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, commi 6 e 16, possono essere
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto
ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata alla previa approvazione in linea tecnica della progettazione
definitiva, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione
straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per
motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4
e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive
modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e
dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve
essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata
solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione
regionale.
11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma
di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti
con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli
elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai
comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del
parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data
di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il
parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una
cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere
previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di
ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture
localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino
di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione
delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e
dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della
Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le
opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province
regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o
l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove
disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare
nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse
pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente
della provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma
triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche
richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta
dell'organo deliberante.
17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere
marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei
pareri degli enti locali interessati.
18. E' riservata all'Amministrazione regionale competente la formulazione
dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa.
E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la
programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed
idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali,
degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree
naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel
provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti
conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono
all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In
casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità
generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in
ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.
Art. 14 bis.
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche
1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti
ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere
finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore
degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la
realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente
articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle
priorità.
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di
eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed
indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali
ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere
pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri
interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità
finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco
delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di
selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli
ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità
per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali
ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere
dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in
riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle
opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della
Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive
competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima
opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi
dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o
sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a
finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo
dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in
piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie
di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico
regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle
quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero.
E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un
più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e
prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli
utenti.
9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza
oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta
dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della
Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una
parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali
maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai
programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali
provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione
del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che
comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica
nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi
quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti
dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo
quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al
finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i
pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio
finanziario.
12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti
dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per
l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di
finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede
senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta"
per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del
contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.
13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati
dall'Amministrazione regionale affluiscono per il cinquanta per cento in
entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per
l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per
lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui
importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante
cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati
di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto
il finanziamento per essere utilizzato per il funzionamento e per la nomina dei
consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e, ove
necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive
dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la
realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento.
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila
abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta
che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo
"Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12, è pari al
60 per cento.
15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi
residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed
economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare
per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti
appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di
rotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12.
Art. 14 ter.
Relazioni istituzionali
1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonchè
per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore
regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli
imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute,
le finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.
2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o
l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte
pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e
con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o
in quello annuale.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare
al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di
lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni
con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per
illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi.
4. Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a) verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per
quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale,
sono ivi inserite.
Art. 15.
(Articolo non recepito)
Art. 16.
Attività di studio e progettazione
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
2-bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio
di fattibilità che si articola in una relazione contenente:
a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle
aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e
del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali
e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e
alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica
dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo
in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con
particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i
lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art. 17.
Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori
e accessorie
1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini
connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla
direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza, ai
collaudi ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui
alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni
professionali dei geologi, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono
costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del
decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in
quanto compatibili.
2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici,
organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura
fiduciaria sono di competenza:
a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o
dell'Assessore regionale competente;
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in
un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per
intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati dello studio o della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
5. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV
del Titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del libro quinto del Codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII
del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la
cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 5.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta
o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo
stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante
o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al
comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore ai 200.000 euro, IVA
esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni.
10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma
1 il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa,
si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento
da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere
della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori
pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle
gare.
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o
associati di loro fiducia.
12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera.
13. Ciascun ente non può conferire allo stesso professionista incarichi
fiduciari che cumulativamente superino la soglia annua di 100.000 euro, IVA
esclusa. In ogni caso, l'ammontare complessivo degli incarichi fiduciari in
corso di espletamento da parte di ciascun professionista nell'ambito della Regione
siciliana non può superare l'importo di 200.000 euro, IVA esclusa.
All'accettazione dell'incarico il professionista deve produrre dichiarazione
sostitutiva relativa all'ammontare degli incarichi fiduciari in corso.
14. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne
adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi
professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento
medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
15. Gli enti appaltanti non possono conferire incarichi di studio,
progettazione e direzione dei lavori a dipendenti di altri enti pubblici,
ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza.
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma
1, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad
altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il
conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei
lavori.
18. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le
disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni.
19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini
della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4
aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n.
143, e sue modifiche ed integrazioni, sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.
21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può
avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
23. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei
settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare
le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di
loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera
b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della
cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea
negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui
esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
Art. 17 bis.
Fondo di rotazione per la progettazione definitiva
1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico
lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese
occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle
procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai
flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la
realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del
tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio
finanziario 2002, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi
dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante
l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa
deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di
utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai
seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai
programmi di spesa;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima
proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.
4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione
anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.
Art. 18.
Incentivi e spese per la progettazione
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara
di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti
in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925,
n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto tenendo conto del grado di
responsabilità professionale assunta.
2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato al
responsabile unico del procedimento, in considerazione dell'importanza delle
sue funzioni e delle responsabilità assunte. Le funzioni di responsabile del
procedimento sono incompatibili con qualunque altra funzione tecnica ed
amministrativa riguardante l'opera.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non inferiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province
e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi
e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale
non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 18 bis.
Prezziario unico regionale
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici,
è adottato il prezziario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si
attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezziario deve
contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e
forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche
in Sicilia.
2. Il prezziario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con
riferimento al prezziario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma
1.
Art. 18 ter.
Aggiornamento prezzi
1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel caso in
cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario unico regionale, prima della
indizione della gara possono aggiornare, su parere motivato del responsabile
del procedimento, i prezzi dei progetti, senza necessità di sottoporre gli
stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni.
2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezziario regionale
vigente.
Art. 18 quater.
Parere igienico-sanitario
1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente
servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azienda unità sanitaria locale
nel cui territorio ricade l'opera progettata.
2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie
locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di
igiene pubblica del distretto dell'azienda unità sanitaria locale il cui
territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera, con
l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende.
3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta.
4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il
parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i
termini previsti.
Art. 18 quinquies.
Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo
1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a
strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo
regionale, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senza consultazioni di
altri uffici regionali o statali, salvo gli obblighi derivanti da prescrizioni
dell'autorità militare o da necessità connesse alla difesa nazionale.
2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia entro novanta
giorni dalla richiesta, in pendenza di successive regolarizzazioni
amministrative.
Art. 19.
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al
comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1.
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma
2, lettera b), nei seguenti casi:
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del
50 per cento sul valore dell'opera;
b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di
appalti di lavori pubblici.
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è
indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2,
lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti
professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò
anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica
l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base
di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto
richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare
delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a
oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente
e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati,
la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente
disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione,
quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione
della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo
motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che
richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base
che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino
una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in
mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve
essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del
concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37
quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione
regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate all'esame ed alla approvazione
dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
10. L'Assessore regionale per il lavori pubblici promuove un'intesa con
INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla
certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico
(DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del
rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in
occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento
da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile.
La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore
dell'impresa esecutrice dei lavori.
11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per
l'impresa ai sensi della normativa vigente.
12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento
informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse
edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le
procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra
l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori
edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle
costruzioni.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter, le amministrazioni
aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non
possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base
di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le
funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia
regionale.
14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a
corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della
citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.
15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo
l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha
approvato il progetto definitivo.
16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero
di altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare
la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle
due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei
beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per
l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le
modalità di aggiudicazione.
Art. 20.
Procedure di scelta del contraente
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico
incanto.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello
preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle
preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e
sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base
della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla
presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito ai
soggetti appaltanti in seguito a propria motivata decisione, previo parere
della Commissione regionale dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla
base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di
un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto
il progetto esecutivo ed il prezzo.
5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il
parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed
applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo, da tutti
gli enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni
del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del
procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di
riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche
modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e
giustificare in sede di certificazione.
Art. 21.
Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con
il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e
misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre
decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a
tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5
milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1,
l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la
lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle
giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per
l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo
periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o
licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può
essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara
richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione
resa dal partecipante a norma di legge
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento
di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di
gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma
medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le
norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare
la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della
procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a
cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La
commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che
nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico
fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Art. 21 bis.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o
giudiziario
1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto
immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e
pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti
dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli
data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati
nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di
gara diviene definitivo.
3. In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il
responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla loro trasmissione.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di
decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di
gara diviene definitivo.
5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in
sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di
provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori
all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio.
Art. 22
Accesso alle informazioni
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni
di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a
terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di
appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima
della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei
candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a
trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 23.
(Articolo non recepito)
Art. 24.
Trattativa privata
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel
rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti
sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti
nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti
salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma
7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non
possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa
lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale
rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo
parere degli uffici competenti.
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il
termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare
o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente.
11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara
informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1,
primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse
dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il
20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La
procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle
offerte ammesse risulti inferiore a cinque.
Art. 24 bis.
Cottimo
1. Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo
fino a 150.000 euro.
2. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante
dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento
delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non
possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa
lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
4. Nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 24, comma 11.
5. Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere
lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla
partecipazione alla relativa gara informale, si osservano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 recante il
Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante
cottimo fiduciario.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri
regolamenti in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 5 e formano gli
elenchi ivi indicati.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di
alcun cottimo da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di
cui al comma 5.
8. Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di
cottimo sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della
presente legge.
Art. 24 ter.
Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione
1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
2. Nel caso di contratti aperti relativi a lavori di pronto intervento e a
lavori di manutenzione, di cui deve essere comunque dimostrata
l'imprevedibilità e l'urgenza, qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda
l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al
responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile
del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale
complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non
superiore a 150.000 euro.
Art. 25.
Varianti in corso d'opera
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni
subìti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti
gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per
i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per
cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a
disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 26.
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice
civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di
prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di
lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per
il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali
e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 27.
Direzione dei lavori
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio
di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente
da assistenti.
2. (Comma non recepito).
Art. 28.
Collaudi
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato
di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
2. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del
Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere
direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando
l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche
previste in progetto ai sensi della presente legge. L'Amministrazione regionale
interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà
del tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del
collaudo; la stessa, non oltre novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso
infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni
aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono conferiti
dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore
tecnico-amministrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di
competenza dell'ente che finanzia l'opera medesima.
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici
liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci
anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un
milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la
suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.
6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere
pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di
anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto
salvo il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6
l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale
di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza
sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.
8. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali
provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.
9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche
o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a
legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti
stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto
l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione
degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e
con firma autenticata a norma di legge.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di
collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto
della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio
della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa
ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.
11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore
statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale,
di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di
commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di
commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di
componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei
due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti
incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi
iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore
statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro
di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla
stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il
divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle
imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che
comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la
realizzazione dell'opera.
13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente
allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima
impresa.
14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si
intende conferire l'incarico di componente di commissione di collaudo a
funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.
15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene
conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti
di istituto.
16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici
o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi
l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi
retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche
statico relativamente a tali opere.
17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare
da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente
all'accettazione dell'incarico.
18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che
abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di
incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente
dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.
19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa
I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due
componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa
I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in
tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità
tecnica.
20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni
di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali,
si intendono affidati a componenti non riuniti in collegio, ad eccezione di
quelli riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie
specialistiche, nel quale caso deve essere specificata, nel disciplinare
d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono
chiamati ad effettuare le attività di collaudo.
21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente
diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del
collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore,
con compiti di segreteria.
22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del
singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso
criterio di rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri
componenti della commissione di collaudo.
23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici
diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è
corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di
commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima
dell'affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29.
Pubblicità
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese
note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli
avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella
Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed
inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per
estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione
nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un
periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea
regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli
avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani
aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché
su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata
presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo
pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità anche telematica.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni
diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in
grado di provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare,
senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla
ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di
partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura
non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai
fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non
può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le
seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve
indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in
forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su
quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei
caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti
notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di
esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla
gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è
tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80,
comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve
effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Art. 30.
Garanzie e coperture assicurative
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei
lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al
comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.
1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia
comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo
0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori
d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata
di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento,
pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in
ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato
secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria
o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi 500.000 euro, l'esecutore è
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché
una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in
corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al
10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per
un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione
lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di
importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta
del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della
progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI EN ISO 45000.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale
verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle
predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema
di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
di importo superiore a 50 milioni di euro.
Art. 31.
Piani di sicurezza
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia
di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed
integrazioni;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche
ed integrazioni;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante
del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati
nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed
integrazioni, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di
cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici
e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie
prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con
la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 31-bis.
Norme acceleratorie in materia di contenzioso.
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori
pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di
sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di
lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il
presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo
entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta
all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il
presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che
deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di
memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 32.
Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal
comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della
presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è
demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della
presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del
giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e
sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle
parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui
all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di
funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i
criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la
durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei
contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata
in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non
risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.
Art. 33.
Segretezza
1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per
la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali
debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di
individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui
al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di
cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
Art. 34.
Subappalto
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito
dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando
di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè
le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto,
anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di
variante in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori
o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni".
2. (Comma abrogato).
3. (Comma non recepito).
4. (Comma abrogato).
Art. 35.
Fusioni e conferimenti
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che
sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei
confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro
attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto
1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto
1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono
opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
6. In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla
stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.
7. Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate
aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono
ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i
soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti
di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.
Art. 36.
Trasferimento e affitto di azienda
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di
soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in
regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37.
Gestione delle casse edili
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti
sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche
al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non
venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso
gli enti nei quali sono stati iscritti .
Art. 37 bis.
Promotore
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito
denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte
devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno
studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un
piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché
l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le
proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da
parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi.
Art. 37 ter.
Valutazione della proposta
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano
la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle
tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del
valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di
convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione
e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che
ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse.
Art. 37 quater.
Indizione della gara
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora
fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8,
ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni
proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori
degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere
fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un
unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma
1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due
soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per
cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente.
Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono
obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4,
terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per
cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori
disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.
Art. 37 quinquies.
Società di progetto
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da
più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui
all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso che siano affidati direttamente
dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
Art. 37 sexies.
Società di progetto: emissione di obbligazioni
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di
rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37 septies.
Risoluzione
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di
pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono
indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.
Art. 37 octies.
Subentro
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e
finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere
eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 37 nonies.
Privilegio sui crediti
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici,
di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli
2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nellin cui non sia possibile far valere il privilegio nei
confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 37 decies.
Finanza di progetto
1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere
realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della
concorrenza e delle previsioni della presente legge.
2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle
procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione,
promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la
procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui
imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies.
Nucleo tecnico per la finanza di progetto
1. E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la
Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge
attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove
l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi
elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare
ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di
progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di
programma quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto
l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del
Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.
3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici
dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici.
4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica
finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e
di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento
1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia
di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2
(capitolo 215704).
Art. 38.
(Articolo non recepito).